La Rottamazione dei Ruoli: c'è tempo fino al 31 marzo 2017

27 febbraio 2017

 

 

Ai gentili Clienti

 

 

Monza, 27 febbraio 2017

Circolare 2/2017

 

Oggetto: Rottamazione dei ruoli: c’è tempo fino al 31 MARZO 2017.

 

Gentili clienti,

essendo prossimo il termine ultimo per presentare la richiesta di rottamazione dei ruoli, desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione la normativa di riferimento dell’ adesione agevolata dei carichi.

L’art. 6, D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225, ha introdotto una sanatoria dei carichi di ruolo o derivanti da accertamenti esecutivi/avvisi di addebito consegnati ad Equitalia dall’1.1.2000 al 31.12.2016, che comporta rilevanti sconti per coloro che ne fruiscono, attraverso l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora, restando dovuti soltanto le imposte o i contributi, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, il costo di notifica della cartella, le eventuali spese per procedure cautelari ed esecutive e l’aggio della riscossione, commisurato alle somme dovute per la sanatoria.

Tuttavia, l’adesione agevolata dei carichi non è automatica, ma occorre che il contribuente si attivi autonomamente e che rispetti pedissequamente le scadenze fissate dalla norma. In particolare, occorrerà presentare l’istanza di definizione agevolata entro il 31.3.2017 ed eseguire i versamenti al massimo in 5 rate, l’ultima delle quali va versata entro settembre 2018.

L’adesione alla sanatoria può, inoltre, avvenire anche se il debitore è sottoposto a procedure concorsuali o a procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal R.D. 16.3.1942, n. 267. È infatti previsto che le somme da pagare per effetto della definizione costituiscono un credito prededucibile ai sensi degli artt. 111 e 111-bis, R.D. 267/1942 e conseguentemente vanno per legge pagate con il ricavato della liquidazione dell’attivo, prima del riparto tra gli ulteriori creditori, privilegiati o chirografari.

Per i debitori che hanno dilazioni in corso con Equitalia, l'ammissione è subordinata al regolare pagamento delle rate scadenti nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2016, mentre per coloro che hanno invece un contenzioso in corso, la richiesta è subordinata all’impegno alla rinuncia alla prosecuzione del giudizio.

1. Ambito di applicazione

La rottamazione si estende ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2016 e alle ingiunzioni di pagamento utilizzate da circa 4.500 Comuni, a condizione che tali enti abbiano approvato entro l’1.2.2017 con apposita delibera la «partecipazione» alla definizione agevolata.

In particolare, rientrano nella definizione non solo le cartelle di pagamento, ma anche i carichi derivanti da accertamenti esecutivi e da avvisi di addebito Inps e, dunque, non soltanto i carichi relativi alle imposte (Ires, Iva, addizionali, canone Rai, ecc.), ai tributi, ai contributi Inps e ai premi Inail, ma ad ogni entrata riscossa a mezzo ruolo, incluse le contravvenzioni stradali. Rientrano anche i contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali o di altra natura, nella misura in cui la riscossione sia stata affidata ad Equitalia (Cassa dei Dottori commercialisti, degli Avvocati, ecc.).

Come già anticipato, la sanatoria è circoscritta ai carichi affidati all’agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2016, quindi ha rilievo la trasmissione del ruolo o flusso di carico, e non la notifica della cartella di pagamento, dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito.

Al fine di agevolare il debitore nell’individuazione delle partite definibili, mediante apposito avviso inviato per posta ordinaria, Equitalia si impegna ad avvertire i debitori dell’esistenza di carichi affidati entro il 31.12.2016 per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero trasmessa la raccomandata informativa che segue gli accertamenti esecutivi.

2. Carichi esclusi

Alcuni carichi, per espressa previsione normativa non sono inclusi nella definizione. Si tratta, in particolare, dei dazi doganali, dell’Iva all'importazione, dei crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti, delle somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea, di multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, delle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni contributive.

Pertanto, con l’eccezione delle sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada (ove, come nel testo attuale, non sono stralciate le sanzioni, ma gli interessi aggiuntivi), sono escluse dalla rottamazione le sanzioni irrogate per violazioni non fiscali dall’Antitrust, dalla Consob, nonché le sanzioni irrogate per riciclaggio o per lavoro nero.

3. Vantaggi derivanti dall’adesione agevolata

Il beneficio della sanatoria consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora di cui all’art. 30, D.P.R. 29.9.1973, n. 602.

L’unico importo richiesto è, dunque, costituito:

  • dalle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale, ossia a titolo di imposte e tributi locali, e/o contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail;
  • dagli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
  • dalle somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio, da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
  • dalle eventuali spese maturate a seguito dell’avvio di procedure esecutive;
  • dalle spese di notifica della cartella di pagamento.

Nel caso invece di contravvenzioni stradali, occorrerà versare per intero la multa, nonché l’aggio della riscossione, commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella, mentre saranno stralciati le eventuali maggiorazioni irrogate ai sensi della L. 689/1981 e gli interessi di mora.

Pertanto, il principale effetto della sanatoria riguarda lo stralcio di ogni sanzione amministrativa, giacché l’art. 6, co. 1, D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225, da un lato, sancisce che il debitore fruisce della definizione dei ruoli «senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi», e dall’altro stabilisce che occorre corrispondere per intero le somme affidate «a titolo di capitale».

Oltre ai predetti benefici, in certe ipotesi, ci può anche essere l’effetto di attenuante o addirittura di non punibilità per alcuni reati fiscali. Inoltre, la domanda di sanatoria inibisce l’adozione di nuove misure cautelari, nonché esecutive.

Va subito evidenziato che mentre l’effetto sulle azioni cautelari e di riscossione coattiva deriva dalla semplice presentazione della domanda, lo stralcio delle sanzioni e degli interessi nonché i risvolti in ambito penale sono connessi al perfezionamento della definizione, che non coincide con la presentazione della domanda, ma con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme o delle rate.

4. Stralcio delle sanzioni

Per coloro che beneficiano della sanatoria non sono dovute tutte le sanzioni amministrative, a prescindere dalla ragione per cui sono in origine state irrogate, dall’imposta o dal contributo a cui sono collegate e dall’ente che le ha irrogate, sempre che siano fiscali o contributive.

In particolare, rientrano nella definizione le sanzioni tributarie, siano esse non connesse ad un tributo, come ad esempio le sanzioni relative alle violazioni da RW di cui all’art. 5, 28.6.1990, n. 167, conv. con modif. dalla L. 4.8.1990, n. 227, o alle violazioni sulle comunicazioni di cui agli artt. 8 e 11, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, o alle sanzioni relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’art. 7-bis, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, siano esse irrogate, nella misura minima o massima, unitamente all’imposta.

Può anche trattarsi di sanzioni connesse al tributo irrogate in via separata in quanto derivanti da una mera tardività nel pagamento.

Del pari, vengono meno le sanzioni o cd. somme aggiuntive connesse ai contributi previdenziali, derivanti sia da evasioni che da omessi versamenti di cui all’art. 116, L. 23.12.2000, n. 388, non solo se relative a contributi gestiti dall’Inps e dall’Inail, ma altresì dalle Casse di previdenza professionali o di altra natura, a condizione che il sistema di riscossione sia quello del ruolo.

È evidente che, in tali casi, la convenienza alla definizione è notevole. Se infatti, per ipotesi, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ha irrogato, unitamente all’accertamento, delle sanzioni, queste vengono meno e lo sconto sarà maggiore rispetto ad un qualsivoglia istituto deflativo del contenzioso.

Ancora più forte è il beneficio per coloro i quali sono stati destinatari di atti irrogativi di sole sanzioni: in tal caso, infatti, occorrerà pagare i soli compensi di riscossione, computati sull’intero carico iscritto a ruolo o addirittura quasi nulla, se venisse confermato, a livello operativo, quanto è emerso dall’Audizione dell’amministratore delegato di Equitalia - dott. Ruffini - alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati del 2.11.2016.

Sono, pertanto, dovute le somme a titolo di imposta e di interessi da ritardata iscrizione a ruolo, irrogati unitamente agli avvisi di accertamento o come conseguenza delle liquidazioni automatiche della dichiarazione.

Del pari, rimangono dovuti per intero gli aggi della riscossione, calcolati però sugli importi effettivamente da corrispondere e, quindi, non sulle sanzioni amministrative e neanche sugli interessi di mora, le eventuali spese esecutive relative a misure di fermo, ipoteca o pignoramento già avviate e le spese di notifica dell’atto della riscossione.

Nel caso invece di contravvenzioni stradali, la sanatoria consente di stralciare soltanto le maggiorazioni dovute ai sensi della L. 689/1981 (cd. interessi semestrali), rimanendo dovute quindi le somme relative alla multa, all’aggio della riscossione commisurato alla multa stessa e le spese di notifica della cartella.

5. Presentazione dell’istanza

Il procedimento di definizione agevolata comincia con un adempimento a carico del debitore, consistente nella presentazione della domanda all’agente della riscossione, con cui si indica la volontà di pagare ratealmente e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.

Successivamente, Equitalia comunicherà al debitore l’importo delle somme o delle singole rate da versare, unitamente alle relative scadenze, non essendo infatti prevista l’autoliquidazione degli importi ad opera del contribuente.

A questo punto, se la totalità delle somme è versata per intero nel termine, oppure se le rate sono pagate nei termini e per l’esatto importo, la procedura si perfeziona.

In presenza anche di un solo inadempimento, invece, la sanatoria non può ritenersi conclusa, con conseguente riemersione del debito a titolo di sanzione amministrativa e di interesse di mora e l’impossibilità, per espressa disposizione di legge, di ottenere una nuova dilazione ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 602/1973.

In particolare, i contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione dovranno presentare apposita istanza all’agente della riscossione, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 31.3.2017, indicando peraltro la modalità di pagamento prescelta - se in un’unica soluzione o in maniera dilazionata - e con l’impegno a rinunciare al ricorso, in caso di pendenza di giudizio.

Va precisato che per i ruoli affidati dagli Enti impositori operanti su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Regione Sicilia, la richiesta andrà rivolta a Equitalia Riscossione S.p.A., mentre per i ruoli affidati dagli Enti impositori operanti in Sicilia, la richiesta andrà rivolta a Riscossione Sicilia S.p.A.

Il fac simile dell’istanza - c.d. modello DA1 - con le relative modalità di compilazione è disponibile sui siti internet istituzionali di Equitalia e di Riscossione Sicilia S.p.A. al seguente link:

http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Definizione-agevolata/index.html

La domanda va necessariamente presentata utilizzando il modello «DA1», entro e non oltre il 31.3.2017. Nonostante la norma non lo affermi espressamente, è prudente intendere il termine come decadenziale.

È possibile presentare il modello sia personalmente, o tramite soggetto delegato, presso gli sportelli di Equitalia, sia in modalità telematica inviandolo presso gli indirizzi di posta elettronica riportati nello stesso.

Occorre inoltre allegare copia di un documento di identità del richiedente e, se la presentazione avviene mediante delega, anche del delegato.

La compilazione del modello non presenta particolari difficoltà.

Occorre infatti:

  • eleggere domicilio, presso la propria abitazione, il proprio ufficio o una casella Pec, oppure presso un domiciliatario;
  • impegnarsi a comunicare le variazioni di domicilio;
  • indicare se si opta per il versamento in forma rateale o se si vuole pagare la totalità degli importi in unica soluzione;
  • specificare se si intende pagare tramite domiciliazione presso il conto corrente. Se la casella non viene barrata occorrerà versare gli importi mediante i bollettini allegati alla comunicazione dell’agente della riscossione, o presso gli sportelli;
  • attestare che sui carichi oggetto di definizione non ci sono contenziosi, o impegnarsi a rinunciare ai contenziosi pendenti relativi ai carichi definibili.

Spetta al debitore decidere quali carichi definire, anche in relazione al singolo atto, dunque alla singola cartella di pagamento, accertamento esecutivo o avviso di addebito.

Ove si intenda definire solo uno o più carichi relativi ad una singola cartella di pagamento, occorre specificare quali mediante indicazione del numero di ruolo.

Detta informazione è chiaramente evincibile dalla cartella di pagamento.

In ogni caso, entro il 31.3.2017 il debitore può comunque integrare, correggere o ritirare la domanda presentata anteriormente.

6. Accoglimento dell’istanza

In caso di accoglimento dell’istanza di definizione agevolata, entro e non oltre il 31.5.2017 Equitalia Riscossione S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A., ciascuna per le proprie competenze, comunicheranno al contribuente istante l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché, in caso di richiesta di pagamento in forma dilazionata, l’importo di ciascuna delle rate.

Nessuna conseguenza, quantomeno nei confronti del contribuente, scaturisce dall’eventuale tardiva comunicazione di Equitalia, nel senso che la possibilità di definizione rimane impregiudicata.

7. Pagamento in un’unica soluzione o a rate

Il pagamento potrà essere fatto in unica soluzione o in 5 rate, sulle quali saranno dovuti gli interessi da dilazione del 4,5% annuo.

In caso di pagamento rateale, i versamenti delle prime tre rate andranno effettuati rispettivamente a luglio, settembre e novembre 2017 per un importo pari al 70% delle somme dovute.

I versamenti, invece, delle ultime due rate andranno effettuati ad aprile e settembre 2018 per il restante 30%.

L’esatta data sarà contenuta nella liquidazione degli importi comunicata dall’agente della riscossione entro il 31.5.2017.

Dal modello di istanza «DA1» emerge che il contribuente, ferme restando le indicate scadenze di legge, ha a disposizione diverse opzioni.

Ad esempio, come da tabella allegata al modello DA1, può scegliere di versare il 70% a luglio 2017 e il 30% ad aprile 2018, oppure il 35% a luglio 2017, il 35% a settembre 2017, il 15% ad aprile 2018 e il restante 15% a settembre 2018.

Occorre comunque precisare che la definizione non gode delle norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia. Ne consegue che non si applicano le disposizioni che stabiliscono la decadenza dalla dilazione in caso di mancato pagamento di 5 rate non consecutive per i piani concessi dal 22.10.2015 o di 8 rate non consecutive per i piani concessi prima del 22.10.2015.

8. Modalità di pagamento

Per pagare e chiudere i conti con l’agente della riscossione, una volta che ha ricevuto la risposta in merito all’importo dovuto, il debitore ha 3 possibilità di pagamento, alternative tra loro:

  • mediante domiciliazione bancaria, soltanto però qualora ne abbia fatto esplicita richiesta in sede di istanza di definizione, indicando le coordinate bancarie del conto corrente su cui sarà effettuato l’addebito;
  • mediante i bollettini precompilati allegati alla risposta inviata dallo stesso agente;
  • recandosi direttamente allo sportello dell’agente della riscossione e versando contestualmente le somme dovute.

9. Congelamento delle azioni cautelari ed esecutive

A seguito della presentazione della istanza di definizione, l’agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni cautelari, quali, ad esempio il fermo amministrativo e/o l’iscrizione di ipoteca, ed esecutive, quali, ad esempio, il pignoramento dei beni mobili anche presso terzi e/o l’espropriazione immobiliare, ferme restando quelle eventualmente già avviate.

Al tempo stesso, però, saranno sospesi tutti i termini perentori di prescrizione e decadenza che lo stesso agente della riscossione è tenuto rispettare, così come previsto dalla normativa vigente ai fini della notifica dei propri atti e dell’espletamento delle azioni cautelari ed esecutive.

Inoltre, il mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata, o anche di una sola di esse, determinerà la decadenza dalla definizione, e tutto tornerà come prima, con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione da una nuova rateazione.

10. Possibili effetti in caso di mancato perfezionamento della rottamazione

La definizione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate.

Dunque, il diritto allo stralcio delle sanzioni, degli interessi di mora e della relativa quota di aggi dipende da ciò, essendo irrilevante la presentazione della domanda.

Il debitore perde il diritto al beneficio senza necessità di un formale provvedimento amministrativo nel momento in cui risulta inadempiente, quindi alla data di scadenza della singola rata non onorata, o versata in maniera insufficiente, e lo stesso dicasi, se non si opta per il pagamento rateale, in merito alla totalità degli importi.

Riemerge la possibilità, in costanza dei requisiti di legge, di adottare sia misure cautelari (fermi e ipoteche) sia azioni esecutive (pignoramenti), così come la prosecuzione di quelle già in essere.

Del pari, i termini di decadenza e di prescrizione per il recupero dei carichi di ruolo, che erano rimasti sospesi, riprendono a decorrere.

Nel momento in cui la domanda è inviata, se poi le rate non sono pagate, non solo i benefici (stralcio di sanzioni e interessi di mora) si perdono, ma è revocata di diritto la dilazione e tutto il carico può essere esatto.

In caso di decadenza della sanatoria, è invece ancora possibile dilazionare il debito residuo, qualora alla data di presentazione della domanda non fossero ancora decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito che si è chiesto di rottamare.

In caso di mancato perfezionamento, tutto il carico residuo, detratto quanto già versato, può essere escusso, ed è inibita la dilazione dei ruoli di cui all’art. 19, D.P.R. 602/1973.

Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere al 3.12.2016, la preclusione della rateizzazione non opera se, alla data di presentazione della domanda, erano trascorsi meno di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento/accertamento esecutivo/avviso di addebito.

11. Carichi riscossi da enti locali o da concessionari locali

L’art. 6, D.L. 193/2016 circoscrive l’ammissione alla sanatoria ai carichi affidati agli «agenti della riscossione» di cui all’art. 3, D.L. 30.9.2005, n. 203, conv. con modif. dalla L. 2.12.2005, n. 248, escludendo con ciò sia gli enti locali che riscuotono le entrate in proprio ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, sia i concessionari locali ai sensi dell’art. 53, D.Lgs. 446/1997.

Di contro, quando l’ente creditore si sia avvalso di Equitalia per la riscossione, non ci sono dubbi sulla possibilità di sanatoria.

In sede di conversione del D.L. 193/2016, la L. 225/2016 ha inserito l’art. 6-ter che prevede la possibilità, per gli enti locali che esigono gli importi in proprio o mediante i concessionari di cui all’art. 53, D.Lgs. 446/1997, di prevedere la rottamazione.

Dunque, la definizione delle somme di norma riscosse mediante ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910, dipende dalla volontà dell’ente locale.

Peraltro, l’art. 6-ter, D.L. 193/2016 contempla la possibilità di deliberare l’accesso alla sanatoria per le entrate delle «Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni», escludendo così gli altri enti, come alcune casse professionali private, che riscuotono le entrate in proprio.

In merito agli effetti della sanatoria, l’art. 6-ter, co. 1, D.L. 193/2016 stabilisce che gli enti locali possono deliberare l’esclusione delle sanzioni relative alle entrate oggetto della definizione, senza riferimento agli interessi che, mediante regolamento, possono essere previsti nella fase di riscossione ai sensi dell’art. 1, co. 165, L. 296/2006, facendo emergere una disparità rispetto alla rottamazione dei carichi affidati a Equitalia ove gli interessi di mora di cui all’art. 30, D.P.R. 602/1973 sono automaticamente stralciati.

Si fa in ogni caso rilevare che il D.L. 9.2.2017, n. 8, modificando l'art. 6-ter richiamato, ha postergato al 31.3.2017 il termine per la delibera.

L’ente locale, per consentire ai debitori di fruire della sanatoria, deve deliberare in tal senso entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 225/2016, ovvero entro l’1.2.2017, e nei successivi 30 giorni darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.

In ogni caso, tramite la predetta delibera devono essere stabiliti gli aspetti applicativi della rottamazione dell’ente locale, quali:

  • il numero di rate e la scadenza, che non può superare il 30.9.2018;
  • le modalità con cui il debitore può aderire alla sanatoria;
  • i termini per la presentazione dell’istanza, in cui occorre sia indicare l’opzione per il pagamento rateale sia l’impegno a rinunciare ai giudizi in corso;
  • il termine entro cui l’ente locale o il concessionario devono liquidare gli importi e precisare la scadenza delle rate.

L’istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero degli importi oggetto della domanda di definizione.

Infine, anche per gli enti locali, il mancato, insufficiente o tardivo versamento della totalità delle somme o di una delle rate inibisce l’accesso alla definizione, dunque quanto pagato viene scomputato dal residuo e le sanzioni saranno dovute per intero.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio AM-TAX

 

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