Dal 1° marzo è obbligatorio l'utilizzo della nuova dichiarazione d'intento

14 marzo 2017

 

 

 

 

Ai gentili Clienti

 

Monza, 14/03/2017

 

Circolare 3/2017

 

Oggetto: Dal 1 marzo 2017 è obbligatorio utilizzare il nuovo modello di dichiarazione d’intento

 

Gentili clienti,

desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione il nuo­vo modello di dichiarazione d’intento che gli esportatori abituali devono utilizzare dal 1 marzo 2017 per chiedere ai propri fornitori di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA .

 

1 premessa

Come già noto, l’art. 20 del Dlgs. 21.11.2014 n. 175 ha modificato l’art. 1 co. 1 lett. c) del DL 29.12.83 n. 746, conv. L. 27.2.84 n. 17, in relazione agli obblighi relativi alle dichiarazioni di intento da parte degli esportatori abituali che inten­do­no avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni di beni e servizi senza applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.

A decorrere dalle operazioni, senza applicazione dell’IVA, da effettuare dall’1.1.2015, infatti, gli esportatori abituali dovevano e continuano ad essere tenuti a:

  1. trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta;
  2. consegnare la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, al proprio fornitore, ovvero in Dogana.

I fornitori degli esportatori abituali, invece, dalla stessa data dovevano e sono tutt’ora tenuti a:

  1. verificare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento;
  2. riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.

 

La novità è nel provvedimento del 2.12.2016 n. 213221, tramite il quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuo­vo modello di dichiarazione d’intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, nonché le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

2 nuovo modello di dichiarazione d’intento

Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12.12.2014 n. 159674 e modificato con il successivo provvedimento dell’11.2.2015 n. 19388.

2.1 struttura

Il nuovo modello si compone come il precedente:

  • di un frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati anagrafici dell’espor­tatore abituale e dell’eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione, la dichiarazione d’intento, il numero della dichiarazione di intento, i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente;
  • del quadro A “Plafond”, contenente i dati e il metodo di determinazione (fisso o mobile) relativi al plafond;
  • della sezione relativa all’impegno alla trasmissione telematica da parte dell’intermediario.

Novità rispetto al precedente modello

Rispetto al modello precedente, dalla sezione del frontespizio del nuovo modello, dedicata alla dichiarazione d’intento, sono stati eliminati i campi 3 e 4 “Operazioni comprese nel periodo da … a …”, evidenziate in rosso nell’immagine di seguito riportata:

 

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, le modifiche apportate permettono un più puntuale moni­toraggio e una migliore analisi del rischio delle operazioni, anche per contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’uso improprio del regime agevolativo.

2.2 decorrenza

Il nuovo modello deve essere utilizzato per le dichiarazioni d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dall’1.3.2017.

Pertanto:

  • per le operazioni d’acquisto effettuate fino al 28.2.2017, si continua a utilizzare il vecchio modello di dichiarazione d’intento;
  • per le operazioni d’acquisto effettuate a partire dall’1.3.2017, invece, occorre utilizzare il nuovo modello.

 

Tuttavia, con la ris. 22.12.2016 n. 120, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le dichiarazioni prodotte me­diante l’utilizzo del vecchio modello possono mantenere la loro validità in alcuni specifici casi.

3 validità DEL VECCHIO MODELLO di dichiarazione

Con la ris. 22.12.2016 n. 120, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dichiarazione d’intento emessa prima dell’1.3.2017 con il vecchio modello resta valida anche per le operazioni d’acquisto effettuate suc­ces­sivamente a tale data, sempreché siano stati compilati i campi 1 e 2 di tale modello, e non i campi 3 e 4. In tal caso, infatti, la dichiarazione sarà valida fino a concorrenza dell’importo indicato in uno dei due campi.

 

 

 

 

Invece, nell’ipotesi in cui siano stati compilati i campi 3 e 4 (“Operazioni comprese nel periodo da … a …”), indicando un periodo che termina oltre il 28.2.2017, l’Agenzia ha precisato che:

  • la dichiarazione si considera valida limitatamente alle operazioni effettuate fino al 28.2.2017;
  • occorre presentare un’ulteriore dichiarazione, con il nuovo modello, per le operazioni effettuate suc­ces­sivamente.

Infatti, nel nuovo modello sono stati eliminati i suddetti campi 3 e 4, non essendo più ammessa la possibilità di riferire la dichiarazione a un determinato periodo.

4 Modalità di presentazione telematica

Anche il nuovo modello di dichiarazione di intento, come il precedente, deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica:

  • direttamente dal contribuente, ove sia abilitato ai servizi Entratel o Fisconline;
  • ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.), comprese le società del gruppo;
  • secondo le specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando il software denominato “Dichiarazione d’intento”, disponibile gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

5 Verifica della presentazione delle dichiarazioni di intento

Ricordiamo che i fornitori degli esportatori abituali possono riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione delle di­chiarazioni di intento, da parte degli esportatori abituali, mediante l’apposita funzione resa disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate:

http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica

6 MONITORAGGIO SULL’UTILIZZO DEL PLAFOND

Si invitano i gentili clienti a verificare che l’importo complessivamente fatturato senza IVA dal soggetto che riceve la dichiarazione non ecceda il valore indicato nel campo 2 del modello, nella sezione “dichiarazione”.

Tale importo rappresenta, infatti, l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA.

Al riguardo è stato specificato che:

  • è ammessa l’indicazione, nel campo 2 della dichiarazione d’intento, di un valore presunto, pari alla quota parte del proprio plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno nei confronti di un determinato fornitore (risposta ad interrogazione parlamentare 26.1.2017 n. 5-10391);
  • le dichiarazioni trasmesse saranno accettate dal sistema anche laddove l’ammontare complessivo superi il plafond disponibile e, in quest’ultima circostanza, non sono comunque previste conseguenze a carico del soggetto che emette la dichiarazione d’intento (risposte Agenzia delle Entrate 7.2.2017).

7 Regime sanzionatorio

Ai sensi dell’art. 7 co. 4-bis del Dlgs. 471/97, come modificato dall’art. 15 co. 1 lett. g) del Dlgs. 24.9.2015 n. 158, è punito con la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro il fornitore dell’esportatore abituale che effettui operazioni senza applicazione dell’IVA, prima di aver ricevuto la dichiarazione di intento da parte dell’esportatore abituale e di aver riscontrato l’avvenuta presentazione telematica della stessa all’Agenzia delle Entrate.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio AM-TAX

 

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